x

x

Art. 99 - Assicurazione 

[1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.