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Art. 75

Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; De Francisco, Il nuovo Codice del processo amministrativo: il giudizio di primo grado, in www.giustizia-amministrativa.it, 2011, Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011

 

Sommario. 1. La decisione. 2. Il differimento della decisione ad altre camere di consiglio.

 

1. La decisione

Gli articoli 75 e 76 delineano una parte del procedimento di formazione della volontà collegiale che si manifesta attraverso la sentenza che definisce la vicenda processuale.

Tali disposizioni disciplinano le modalità deliberative e di votazione del collegio e vengono completate con le norme relative al contenuto della sentenza e la sua sottoscrizione e pubblicazione (articoli 88 e 89).

Si tratta di previsioni normative che delineano un vero e proprio iter procedimentale che conduce alla conclusione del processo.

La legge, quanto al fattore temporale, prevede che la deliberazione si tenga in camera di consiglio, subito dopo la discussione della causa.

 

2. Il differimento della decisione ad altre camere di consiglio

La disposizione però prevede che la decisione possa essere differita ad una camera di consiglio successiva.

Alla decisione della causa si può arrivare attraverso più camere di consiglio; è ben possibile, quindi, che la fase decisoria si apra immediatamente dopo la discussione del ricorso, ma che poi prosegua in una o più camere di consiglio da fissare in date successive; tale conclusione trova conforto, oltre che in un principio pacificamente accolto dalla giurisprudenza civile, nell’espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 75 CPA che, dopo aver previsto, al comma 1, che «il collegio, dopo la discussione, decide la causa», dispone espressamente, al comma 2, che «la decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio» (Consiglio di Stato sez. V, 24/10/2018, n. 6046).

Il Legislatore ha previsto la possibilità quindi che, anche in considerazione della complessità della causa e per gli approfondimenti che le doglianze proposte con il ricorso richiedono, che il collegio possa giungere alla decisione attraverso una pluralità di udienze camerali.

Questo percorso decisionale, articolato in più camere di consiglio, non lede in alcun modo il diritto di difesa delle parti in causa, bensì, al contrario, garantisce l’indipendenza del giudizio del giudice adito.  

Il differimento ad altre camere di consiglio incontra però dei limiti.

L’iter procedimentale previsto dalla norma comporta l’impossibilità di deliberare in camere di consiglio diverse dispositivo e motivazione. 

La motivazione redatta successivamente al dispositivo dal giudice relatore non può essere altro che la sintesi dell’iter logico-giuridico percorso nella camera di consiglio che ha portato alla redazione del dispositivo, sicché incorre in errore il Giudice che, nel frazionare la decisione, adotta il dispositivo in una camera di consiglio e ridiscute la motivazione in altra e successiva camera di consiglio (Consiglio di Stato sez. VI, 05/01/2015, n. 18).

Si determina infatti in questi casi la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e della difesa, che giustifica il rinvio al giudice di primo grado.

 

Il punto di vista dell’Autore

La previsione dell’articolo 75 non pone particolari questioni interpretative, trattandosi di norma che disciplina le modalità ed i tempi della decisione da parte del collegio.

La disposizione, che deve essere letta congiuntamente all’articolo 76, in effetti segna un vero e proprio iter procedimentale interno al collegio per addivenire alla decisione sui fatti di causa.