Art. 2
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative (362)
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all’ articolo 84, primo comma, le parole: «, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato» sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 21, primo comma, le parole: «sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di eleggibilità»;
b) l’ articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;
c) all’ articolo 24, nella rubrica, le parole: «Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e della Corte di appello» e, al primo comma, le parole: «Consiglio regionale, la Corte d’appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e la Corte d’appello di Torino»;
d) all’ articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino» e le parole: «, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva» sono soppresse;
2) al secondo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino»;
e) all’ articolo 31, primo comma, le parole: «il Consiglio regionale, la Corte d’appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e la Corte d’appello di Torino»;
f) all’ articolo 33, terzo comma, le parole: «al Consiglio di Stato ed» sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 3, primo comma, le parole: «, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti agli organi di giurisdizione ordinaria»;
b) all’ articolo 7:
1) al comma 2 le parole: «sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l’elezione, sia» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La tutela contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri provinciali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.»;
b) all’ articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri regionali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all’ articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all’ articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «l’ottavo giorno».
(362) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.