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Art. 3

Ulteriori norme di coordinamento (371)

1. L’ articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

b) l’ articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

c) l’ articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.».

3. L’ articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

4. L’ articolo 10, comma 2-quinquies , del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:
«2 -quinquies . La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

5. All’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis . La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

5-bis. All’articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.». (365)

6. L’ articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

7. L’ articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

8. L’ articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: «26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, l’articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.(L)». (363)

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’ articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).».

11. All’ articolo 13, comma 6-bis , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i ricorsi previsti dall’ articolo 23-bis , comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.».

12. L’ articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: «Art. 9.
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

13. Nell’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

14. L’ articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 81. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.( L)».

15. L’ articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è sostituito dal seguente: «Art. 81(L) Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).».

16. L’ articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

17. L’ articolo 3, comma 1-ter , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito:
«1-ter . La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

17-bis. L’articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito:
«11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo». (366)

18. L’ articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.».

19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’ articolo 11, comma 10-ter , le parole: «dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo»; (367)

b) l’ articolo 243 bis, comma 6, è così sostituito:

«6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.»;

c) l’ articolo 244 è sostituito dal seguente:

«Art. 244. Giurisdizione.

1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.»;

d) l’ articolo 245 è sostituito dal seguente:

«Art. 245. Strumenti di tutela.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

e) l’ articolo 245-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.

1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

f) l’ articolo 245-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 245-ter . Inefficacia dei contratti negli altri casi.

1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

g) l’ articolo 245-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 245-quater . Sanzioni alternative.

1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.»;

h) l’ articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 245-quinquies . Tutela in forma specifica e per equivalente.

1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

i) l’ articolo 246 è sostituito dal seguente:

«Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

19-bis. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole «Il giudice adito» sono sostituite dalle seguenti: «Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito»;

b) all’articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo.»;

c) all’articolo 37, comma 5, le parole «sentenza di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di cui al comma 3 e al comma 4»;

d) all’articolo 38, comma 1, le parole «o il tribunale amministrativo regionale competente,» sono soppresse;

e) all’articolo 38, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo.». (368)

20. L’ articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

21. L’ articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente:
«1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

22. L’ articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

23. All’ articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «un’istanza ai sensi del secondo comma dell’ articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.». (369)

24. L’ articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è sostituito dal seguente:
«1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

25. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: (364)

a) l’ articolo 441 è così sostituito: «Art. 441. Tutela giurisdizionale.

1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

b) l’ articolo 1940, comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito dal seguente:
«26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell’Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.». (370)

25-ter. L’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.». (370)

25-quater. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole «Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle relative controversie si applica l’articolo 133 del codice del processo amministrativo.». (370)

 

(363) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(364) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 7), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(365) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(366) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(367) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(368) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 5), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(369) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(370) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(371) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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