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Art. 5

Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d’ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti (331)

1. Ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.

[2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste. (328) ]

3. Allorché riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria. (329)

3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d’ufficio, sono inseriti l’indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L’aggiornamento dell’indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4. (330)

4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l’indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.

5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d’ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell’originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell’atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

 

(328) Comma abrogato dall’ art. 20, comma 1-bis, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’efficacia delle modifiche introdotte dal citato articolo 20, vedi l’ art. 7, comma 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

(329) Comma così sostituito dall’ art. 20, comma 1-bis, lett. e), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’efficacia delle modifiche introdotte dal citato articolo 20, vedi l’ art. 7, comma 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

(330) Comma inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’ art. 7, comma 2, lett. c), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.

(331) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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