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Art. 38

Rinvio interno

1.Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Bibliografia. Aldo Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, G. Giappichelli Editore, 2016, Francesco Caringella e Marco Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, Dike giuridica editrice, 2 ed. 2017, Roberto Garofoli-Giulia Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2017, Crisanto Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Tomo I, G. Giappichelli Editore, Sergio Perongini, Le impugnazioni nel processo amministrativo, Giuffrè Editore, ed. 2011; B. Sassani, Commento, 431-436; 

 

Sommario. 1. Disposizioni di rinvio: profili generali. 2. Rinvio interno.

 

1. Disposizioni di rinvio: profili generali

Il titolo V Libro Primo del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 si compone due articoli mediante i quali il legislatore si avvale della tecnica del rinvio ai fini dell’individuazione, per tutto quanto non espressamente previsto, della disciplina processuale da applicare. Più nello specifico, il Codice prevede: 1) un rinvio interno che consente all’interprete di integrare con le disposizioni del processo di primo grado le norme sulle impugnazioni e sui riti speciali; 2) un rinvio esterno, per quanto non disciplinato dal Codice, per l’applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressioni di principi generali. Il Codice, poi, per quanto concerne le notificazioni, opera un rinvio espresso alla disciplina del codice di procedura civile e delle leggi speciali sulle notifiche degli atti giudiziari in materia civile. 

 

2. Rinvio interno

L’articolo 38 CPA prevede che: “il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali”.  

Il rinvio interno è quello relativo alle disposizioni del processo di primo grado. Il processo di primo grado assurge, pertanto, a modello normativo generale di riferimento (B. Sassani). 

La disciplina del processo di primo grado, infatti, viene dichiarata applicabile alle impugnazioni (in tal senso Cons St. Ad. Plen. 2 dicembre 2010, n. 3; in tema di prosecuzione del giudizio sospeso a seguito della proposizione della querela di falso) ed ai riti speciali; le deroghe devono essere espresse. 

Per quanto concerne, in particolare, le impugnazioni l’importanza della norma la si apprezza avendo riguardo a quella che era la disciplina previgente di riferimento. A norma dell’articolo 29 L. Tar al giudizio di appello, per quanto non espressamente previsto dalla L. Tar, si applicavano le norme che regolavano il processo innanzi al Consiglio di Stato ed in particolare il T.U.  n. 1054/1924 e il regolamento di procedura n. 642/1907. Si applicavano, altresì, le norme dell’articolo 24 L.Tar sull’interruzione e la riassunzione del processo (articolo 29, comma 4 L. Tar). 

Come acutamente rilevato in dottrina l’innovazione introdotta dal Codice è particolarmente incisiva perché a differenza della disciplina processuale previgente (che nel rinviare al T.U. del 1924, di fatto, elideva le novità introdotte dalla L. Tar) si estendono automaticamente anche alla materia delle impugnazioni ed ai riti speciali le innovazioni introdotte su spinta europea nel processo amministrativo. (S. Perongini).  

 

Il punto di vista dell’Autore

La norma in esame dimostra come il legislatore attraverso la tecnica del rinvio abbia ritenuto opportuno consentire l’applicazione anche alle impugnazioni ed ai riti speciali delle disposizioni generali sul processo di primo grado.  L’importanza del rinvio interno lo si può apprezzare attraverso la lettura di una recente sentenza del Consiglio di Stato. Il Supremo Organo di Giustizia, con la sentenza n. 8 del 4 gennaio 2016 ha dichiarato inammissibile un appello per carenza di specificità dei motivi di impugnazione e per la mancata formulazione dei motivi medesimi di una parte distinta del ricorso. A fondamento dell’assunto il Consiglio di Stato ha valorizzato l’applicabilità al giudizio d’appello dell’articolo 40 CPA in virtù della disposizione di rinvio interno contenuta nell’articolo 38 CPA.