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Art. 41–bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate (1)

1. L’accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’Agenzia, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa previsti dall’articolo 41, comma 1–sexies.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell’impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all’articolo 2751–bis del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione

al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all’articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l’impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall’articolo 41, comma 1–sexies, anche su proposta dell’Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’attività dell’azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1–bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l’Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio–economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l’amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l’amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell’incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all’articolo 35, comma 9.

I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell’Albo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell’organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l’individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio–economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.

(1) Articolo inserito dall’art. 15, comma 1, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.

 

Linee guida, circolari e prassi

UNGDCEC, “Gli strumenti finanziari a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate”, luglio 2018, reperibile a questo link: http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni–di–studio/2017–2020/che di coesione18UNGDCEC_Strumenti_finanziari_aziende_sequestrate_pdf.pdf

ANBSC, “Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione”, febbraio 2018, reperibile a questo link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/news/48/204/strategia–nazionale–beni–confiscati–e–politiche–di–coesione.pdf

ODCEC di Verona, “La gestione dei beni. Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario: le relazioni ex artt. 36 e 41 CAM. Le problematiche applicative”, 17 ottobre 2018, reperibile al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/download/00008741–17102018–materiale–avv–damorepdf

ODCEC di Napoli, “L’amministrazione giudiziaria”, maggio 2018, reperibile al seguente link: CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma”, reperibile al seguente link: https://www.odcec.napoli.it/media/news/2/1210/attach/download/Quaderno_Totale_–_01.10.18.pdf

Progetto Icaro (progetto finanziato dalla Commissione europea e gestito da Arci Milano, Avviso Pubblico, Centro di Iniziativa Eu– Modello integrato per la gestione e il risanamento delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata CGIL Lombardia, Associazione Saveria Antiochia Osservatorio Antimafia e Università degli Studi di Milano), “Modello integrato per la gestione e il risanamento delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata” reperibile al seguente link: https://www.cross.unimi.it/wp–content/uploads/Modello–integrato–per–la–gestione–e–il–risanamento–delle–aziende–sequestrate–e–confiscate–alla–criminalit%C3%A0–organizzata.pdf

Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, “L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’attività dell’Agenzia nazionale (ANBSC)”, Delibera 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, reperibile al seguente link: http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/2016/fascicolo_11_2016/03_Cdc_Anbsc.pdf