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Art. 48 - Destinazione dei beni e delle somme (1)

1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

1–bis. L’Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro due anni l’ente territoriale non ha provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

c–bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell’Agenzia;

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale.

4–bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a ciò preposto.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell’Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416–bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L’Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:

a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare;

c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico;

d) le fondazioni bancarie;

e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.

7–bis. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’invito al ritiro da parte dell’Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell’istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l’Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all’amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l’Agenzia può procedere all’assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione.

7–ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l’assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45.

7–quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7–ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell’Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

8–bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell’attività d’impresa o i diritti dei creditori dell’impresa stessa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell’Agenzia.

8–ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività da parte dei soggetti indicati.

9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto–legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

10–bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c).

11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).

12–bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

12–ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12–bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15–bis. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.

15–ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

15–quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio.

(1) Articolo così modificato dal DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

Rassegna di giurisprudenza

La fattispecie della confisca del bene indiviso ha ricevuto espressa regolamentazione da parte del legislatore solo nel 2010. L’art. 5, comma 1, DL 4/2010, convertito con modificazioni nella L. 50/240, che ha istituito l’ANBSC, ha introdotto, aggiungendo un periodo al comma 5 dell’art. 2–ter L. 575/1965, la possibilità per i proprietari di “beni immobili sequestrati in quota indivisa” di intervenire nel procedimento di confisca e di ottenere, con il provvedimento di confisca, un indennizzo.

Più compiuta è la regolamentazione dettata dall’art. 52, commi 7 e 8, secondo cui (comma 7) “in caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’art. 416–bis c.p. o dei suoi appartenenti; ove poi (comma 8) non sia esercitato il diritto di prelazione “o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Le regole introdotte a partire dal 2010 non trovano applicazione al caso di specie: lo escludono per il DL 4/2010 la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 3 del decreto e, per il D. Lgs. 159/2011, la disciplina transitoria ex art. 117, comma 1 (“le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto [13 ottobre 2011], sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tali casi continuano ad applicarsi le norme previgenti”), disciplina transitoria che (in mancanza di una diversa regola ad hoc) vale anche per le modificazioni introdotte con il DL 113/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 132/2018), d’altro canto intervenuto successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della presente pronuncia. Ciò significa che la fattispecie in esame va letta alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della entrata in vigore, in particolare, del D. Lgs. 159/2011.

Preliminarmente va precisato che è precluso a questo Collegio l’esame della questione circa l’attribuzione della causa al giudice civile ovvero a quello penale. La decisione del Tribunale di primo grado, che aveva respinto l’eccezione formulata in primo grado dall’Agenzia del demanio, non è stata censurata in appello dall’Agenzia, che non ha riproposto l’eccezione e si è limitata a chiedere il rigetto dell’impugnazione di Ammutinato, così che l’esame della questione, coperta da giudicato interno, è precluso a questa Corte.

Principio affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità è quello secondo cui la condizione di comproprietà di un bene non osta all’ammissibilità della confisca della quota del bene, che sia in comune al terzo e al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale, sostituendosi a quest’ultimo lo Stato quale comproprietario del bene, con il terzo comproprietario che non è privo di tutela, ma può fare valere le sue ragioni.

Nel caso di bene in comproprietà indivisa, infatti, il “diritto di proprietà del terzo non è intaccato dal provvedimento ablativo sotto alcun profilo, né è configurabile un pregiudizio patrimoniale o di altra natura ricollegabile alla titolarità in capo allo Stato, piuttosto che a un congiunto o ad altro privato, di porzione indivisa dello stesso cespite” (così Cass. pen. 28751/2018, in relazione alla confisca di un’area utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti pericolosi); la diversa identità del comproprietario che si determina per effetto della misura – conclude la medesima pronuncia – “non comporta alcuna compressione dell’altrui titolarità del diritto pro quota del bene”.

Né al riguardo rileva il carattere originario e non più derivativo (come si riteneva in precedenza) dell’acquisto della proprietà mediante confisca antimafia – carattere originario dell’acquisto che è esso sì applicabile anche alle misure disposte prima del 13 ottobre 2011 (v. Cass. 12586/2017, seguendo SU, 10532/2013) – in quanto riguarda solo una quota e non l’intero bene, senza che sia di ostacolo alla comunione il carattere originario dell’acquisto di una quota e derivativo di quello di un’altra.

La mancata compressione del diritto del terzo comproprietario del bene comporta che questi possa ottenere la trasformazione della sua quota in porzione del bene mediante il procedimento di scioglimento della comunione, secondo le norme comuni (cfr. ancora Cass. pen., 28751/2018, per la quale va “demandato alla fase esecutiva il compimento delle attività necessarie per l’individuazione della quota anche mediante divisione”).

D’altro canto quando nel 2011 il legislatore ha regolato la confisca della quota del bene in comunione, si è occupato unicamente dell’ipotesi dell’indivisibilità del bene oggetto di comunione (cfr. il sopra riportato comma 7 dell’art. 52, nonché il comma 7–ter dell’art. 48 introdotto dal DL 113/2018, che parla di “divisione del bene”), così che se ne desume, a contrariis, che se il bene è divisibile (id est, frazionabile in natura), si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile sulla divisione (sull’autonomia della procedura volta “alla individuazione dei terzi titolari di un diritto sui beni oggetto della misura di prevenzione meritevoli di tutela e destinati ad essere in tutto o in parte soddisfatti”, procedura governata, ove non sia diversamente disposto, da principi mutuati dal diritto civile” v. Cass. pen., 1402/2017).

L’iniziativa del dante causa dei ricorrenti, partecipante privato alla comunione, di chiedere la divisione era pertanto legittima e compito del giudice adito era quello di verificare la divisibilità in natura del bene e, in caso positivo, di provvedere di conseguenza.

Qualora il bene non sia frazionabile in natura ovvero si tratti di cosa che, se frazionata, cesserebbe di servire all’uso cui è destinata (art. 1112 CC), la divisione non può essere disposta. Al riguardo il ricorrente ha chiesto, sin dal primo grado, che in caso di indivisibilità del bene, questo gli sia “assegnato”. L’attribuzione dell’intero bene viene, necessariamente, a incidere sulla quota del bene confiscato e sulla destinazione del medesimo a servizio del pubblico interesse.

Come si è supra precisato, le disposizioni applicabili al caso in esame non prevedono la possibilità di scioglimento della comunione mediante vendita del bene.

Tale possibilità è invece contemplata dai commi 7 e 8 dell’art. 52, che dispongono lo scioglimento secondo forme pubblicistiche, mediante prelazione in favore del “partecipante in buona fede”, vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato, in base a un procedimento (come si ricava dal rinvio che il comma 7 opera all’art. 48, comma 5, sesto e settimo periodo) d’evidenza pubblica per il quale è competente l’ANBSC.

Neppure è prevista la possibilità di attribuire l’intero bene al terzo comproprietario, possibilità che, assente nel D. Lgs. 159/2011, è stata inserita dal DL 113/2018. L’art. 48, comma 7–ter, dispone che, qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può “chiedere l’assegnazione dell’immobile, previa corresponsione del conguaglio dovuto, […] in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale”; ove l’assegnazione non sia chiesta, “si fa luogo alla vendita a cura dell’Agenzia [..] o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato”.

Si tratta di stabilire se queste modalità di scioglimento della comunione possano essere disposte dal giudice adito sulla base dell’interpretazione delle norme applicabili al caso in esame.

La risposta è negativa per la vendita del bene, vendita che il legislatore, quando l’ha disciplinata, ha voluto che avvenga in forme pubblicistiche e a cura dell’ANBSC (cfr. il comma 5 dell’art. 48) e che non può essere disposta nelle forme comuni (è vero che, secondo le disposizioni applicabili alla fattispecie – art. 2–undecies della L. 575/1965, nella stesura di cui alla L. 512/1999 – è configurabile la vendita del bene confiscato, ma solo eccezionalmente, ove la stessa sia “finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso”).

La risposta è invece positiva per l’attribuzione dell’immobile. Considerato che, come si è supra detto, è configurabile, in base alle norme applicabili e all’interpretazione ad esse data dalla giurisprudenza di legittimità, la confisca della quota del bene in comunione, che tale confisca non comprime il diritto del terzo, terzo al quale va riconosciuta la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca, che tale tutela trova la sua base giustificativa nella “situazione di buona fede e di affidamento incolpevole” (SU, 10532/2013, si veda pure Corte costituzionale, 1/1997), è possibile l’attribuzione del bene, previa determinazione del suo valore, ai ricorrenti ove il giudice di merito ne accerti la buona fede (Sez. 2 civile, 29862/2019).

 

Linee guida, circolari e prassi

ANBSC, “Linee guida per la dichiarazione della natura aziendale dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società ai sensi dell’art. 48, comma 15–ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, reperibile al seguente link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/LineeGuida/ALL%20B_20180724_Linee%20guida%20beni%20aziendali_approvato.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159 del 2011.Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929