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Art. 595 - Appello incidentale

1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584.

2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte).

4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

Rassegna giurisprudenziale

Appello incidentale (art. 595)

Scopo e limiti dell’appello incidentale

L’appello incidentale – come testualmente risulta dall’art. 595 e dalle norme da questo esplicitamente o implicitamente chiamate in causa – appare designato, per un verso, dalla sua funzione accessoria rispetto all’impugnazione principale e, per un altro verso, da una specifica autonomia rilevante anche in relazione al requisito dell’interesse all’impugnazione, che si proietta non tanto sulla sentenza di primo grado, nei confronti della quale, anzi, la parte si era dimostrata acquiescente, quanto sulla futura, ipotetica decisione quale conseguenza dell’appello principale, cosicché è proprio quest’ultimo a delimitare anche sul piano funzionale l’area di incidenza dell’appello incidentale. Con la conseguenza che, se si vuole assegnare una razionalità all’istituto, la sua “deterrenza” non può spingersi oltre l’ambito del singolo punto impugnato con l’appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore. Poiché poi nella locuzione “punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti” di cui all’art. 597, comma 1, debbono ricomprendersi non solo “i punti della decisione” in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell’ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico, l’appello incidentale può avere ad oggetto i soli punti della decisione investiti dall’appello principale nonché i punti che risultino in connessione essenziale con questi (SU, 10251/2007).

Per entità della pena va intesa la determinazione operata dal giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 Cod. pen., tra minimo e massimo edittale e non anche il riconoscimento o la negazione di circostanze (Sez. 4, 1482/1990).

La nozione di capo della sentenza è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico processo dell’esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato. Può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad “un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza”: sicchè la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l’imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un’unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l’azione penale. Il concetto di punto della decisione ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di tal che, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all’accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e  nel caso di condanna  l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (SU, 1/2000). Alla luce di questa classificazione, va considerata la pronuncia delle Sezioni unite (SU, 10251/2007), secondo la quale l’appello incidentale può avere ad oggetto i soli punti della decisione investiti dall’appello principale nonché i punti che risultino in connessione essenziale con questi. Se l’appello incidentale si riferisce esclusivamente al capo, entro di esso è consentito al giudice, in caso di appello incidentale del PM, rimettere in discussione tutti i punti decisi entro l’area del singolo capo adottando una statuizione che potrebbe rappresentare un vero “spauracchio” per l’imputato, esposto all’integrale reformatio in peius dei punti decisi entro il singolo capo. Se, invece, l’appello incidentale dovesse essere parametrato ai punti della sentenza, ne conseguirebbe una funzione meramente “antagonista” di esso, in consonanza, del resto, con la regola generale – tutta intrinseca al giudizio di appello – in base alla quale “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti” (art. 597, comma 1), secondo il modello dell’effetto parzialmente devolutivo proprio di tale mezzo di impugnazione. La proiezione del principio della parità delle parti non può non riverberarsi sui profili funzionali, tanto da impedire che lo scopo dell’appello incidentale possa diversificarsi a seconda che questo venga spiegato dal PM ovvero dall’imputato o dalle altre parti private. Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all’istituto la sua “deterrenza” non può spingersi oltre l’ambito del singolo punto impugnato con l’appello principale, altrimenti realizzando un fine eccedente il mezzo predisposto dal legislatore (nel caso di specie è stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale del PM riguardante l’applicazione di una circostanza attenuante mentre l’appello principale dell’imputato aveva riguardato esclusivamente la determinazione della pena, poiché si è ritenuto che quest’ultima costituisca un punto distinto rispetto all’applicazione delle circostanze) (Sez. 1, 3409/2018).

 

Decorrenza del termine per la proposizione dell’appello

L’omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all’inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se consentito (SU, 12878/2003 e, in adesione, Sez. 3, 16035/2018).

La notifica, a cura del cancelliere, dell’atto di impugnazione alla parte non impugnante va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non anche del difensore (SU, 12878/2003 e, in adesione, Sez. 5, 11102/2015).

In senso contrario: la cancelleria ha l’obbligo di notificare l’atto di impugnazione del PM non solo all’imputato ma anche al difensore e il termine per proporre appello incidentale, a norma dell’art. 595, decorre solo in presenza di entrambe le notificazioni (Sez. 3, 44903/2004).

 

Presentazione tardiva dell’appello

L’inammissibilità dell’appello per mancato rispetto del termine di cui all’art. 595 comma 1, ove non rilevata dal giudice competente, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4 (Sez. 5, 32034/2018).

 

Casistica

In caso di appello riguardante la sussistenza o meno di circostanze, è inammissibile l’appello incidentale che riguardi la misura della pena (Sez. 2, 38054/2021).

È inammissibile l’appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell’applicazione di una circostanza del reato qualora l’appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena (Sez. 1, 3409/2018).

Deve ritenersi ammissibile l’appello incidentale proposto dal PM in relazione al trattamento sanzionatorio quando l’appello principale si riferisca alla responsabilità penale dell’imputato (Sez. 6, 18526/2017).

In senso contrario: È inammissibile l’appello incidentale del PM in relazione al trattamento sanzionatorio se l’imputato ha proposto appello principale unicamente sulla responsabilità, non essendovi rapporto di interdipendenza tra i due punti della decisione (Sez. 4, 13328/2018).

Deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (Sez. 6, 7994/2015).

Non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all’applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l’uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 Cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 7, 14140/2018).

Appare ragionevole escludere l’esistenza di un rapporto di connessione essenziale tra i punti concernenti la responsabilità penale e l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e quello riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. F, 43799/2018).

È ammissibile l’appello incidentale del PM in riferimento alla concessione attenuanti generiche allorché l’appello principale dell’imputato abbia riguardato il trattamento sanzionatorio (Sez. F, 28698/2018).

È inammissibile l’appello incidentale dell’imputato, finalizzato a contestare il riconoscimento della sua responsabilità e del conseguente trattamento sanzionatorio, allorché l’appello principale della parte civile sia esclusivamente riferito all’entità della liquidazione del danno (Sez. 5, 35778/2018).