x

x

Art. 713 - Misure di sicurezza applicate all’estradato

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite, quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

Rassegna giurisprudenziale

Misure di sicurezza applicate all’estradato (713)

La misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di lavoro è eseguibile nei confronti del soggetto cha sia stato estradato dalla Spagna, non differenziandosi sostanzialmente dalla misura del ricovero in un centro educativo speciale, prevista dall’ordinamento penale spagnolo (Sez. 6, 20322/2010).