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Art. 712 - Transito

1. Quando l’estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l’estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il transito non può essere autorizzato:

a) se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’articolo 698;

c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l’estradizione, l’autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.

4. L’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

Rassegna giurisprudenziale

Transito (art. 712)

La situazione di un cittadino dell’Unione (nella specie destinatario di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti e arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro – Germania – diverso da quello di cui ha la cittadinanza – Italia) rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione dal momento che tale cittadino, nel fare scalo in Germania durante il suo viaggio di ritorno dalla Nigeria, ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nel territorio dell’Unione e che la richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo Ue-Usa. Il fatto che, al momento dell’arresto, il cittadino fosse unicamente in transito in Germania non rileva.

La Corte constata inoltre che, in questo caso, il diritto dell’Unione non osta a che lo Stato membro richiesto (la Germania) operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che lo stesso autorizzi tale estradizione mentre vieta quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro di cui tale persona è cittadino (l’Italia) di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso  (CGUE, Grande sezione, causa C-191/2016, 10.4.2018).