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Art. 711 - Riestradizione

1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

Rassegna giurisprudenziale

Riestradizione (art. 711)

Il Trattato di estradizione con gli Stati uniti prevede all’art. XVI il principio di riestradizione (che è un corollario del principio di “specialità”): “Una persona estradata in base al presente trattato non può essere estradata in un terzo stato senza il consenso della parte che l’ha consegnata”. Il rispetto delle regole pattizie da parte degli Stati Uniti non è stato mai messo in dubbio, anche laddove era stata garantita, attraverso il più generale principio di specialità, la non applicazione della pena di morte (Sez. 6, 35069/2005).

In tema di estradizione dall’estero, l’inosservanza da parte di uno Stato estero della norma di una convenzione intercorsa con uno Stato terzo che stabilisca il divieto di riestradizione in assenza del consenso di quest’ultimo non spiega effetti, neanche riflessi, per l’ordinamento processuale italiano (SU, 45276/2003).

In tema di riestradizione, il consenso dello Stato che ha consegnato l’estradato ad un terzo Stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito anche dopo la sentenza della corte di appello che ha deliberato favorevolmente all’estradizione, sempre che intervenga prima della consegna (Sez. 6, 34800/2008).