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Art. 710 - Estensione dell’estradizione concessa

1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente CAPO. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione.

2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all’estensione richiesta.

 

Rassegna giurisprudenziale

Estensione dell’estradizione concessa (art. 710)

Il cd. “principio di specialità”, previsto dall’art. 14 Convenzione europea di Estradizione è recepito, nel diritto interno, all’art. 721, costituisce un limite sia alla perseguibilità dell’estradato, sia all’esecuzione di una sentenza nei suoi confronti, impedendo che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale è stata concessa l’estradizione.

Tuttavia, tale limitazione cessa in presenza di una delle condizioni espressamente indicate dal citato art. 721 ovvero: a) la prestazione del consenso, da parte dello Stato estero, a seguito di una domanda di estradizione suppletiva ex artt. 699 e 710; b) il mancato allontanamento dal territorio italiano dell’interessato, che pure ne abbia avuto la possibilità, entro i quarantacinque giorni successivi al rilascio definitivo, oppure il volontario ritorno in Italia (c.d. purgazione dell’estradizione) (Sez. 1, 44589/2018).

Per l’estensione dell’estradizione a persona già consegnata allo Stato richiedente non serve l’esistenza di un nuovo titolo restrittivo perché, dato che la persona richiesta già si trova nel territorio dello Stato richiedente, l’oggetto della domanda è riferito non ad una consegna ma esclusivamente all’autorizzazione a processare o a sottoporre ad esecuzione penale un soggetto già estradato, sia pure per fatti diversi (Sez. 6, 19147/2009).