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Art. 259 - Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120.

2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell’avvenuta consegna, dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Rassegna giurisprudenziale

Custodia delle cose sequestrate (art. 259)

Gli artt. 259 e 11 Reg. non prevedono per il caso di inosservanza di quanto ivi stabilito alcuna sanzione processuale (Sez. 2, 25040/2017).

L’eventuale sostituzione del soggetto cui compete la custodia del bene – comportando anche implicazioni che sono legate agli obblighi di custodia ex art. 259 ed alle correlate responsabilità penali derivanti dall’eventuale loro violazione ex artt. 334/335 Cod. pen. – non può che avvenire nel quadro di una procedura valutativa governata dal giudice procedente, con conseguente esclusione della natura “privatistica” dell’atto giuridico richiesto (Sez. 3, 48597/2016).

I provvedimenti attinenti alla nomina del custode non sono impugnabili (Sez. 5, 31658/2016).

Spetta al GIP che ha emesso i decreti di sequestro la competenza ad adottare i provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei bei sequestrati (Sez. 1, 7151/2016).

Le modalità di custodia delle cose sequestrate indicate dagli artt. 259 e 260, le quali peraltro, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall’altro lato, non sono astrattamente contestabili, tranne che dalle modalità di custodia vogliano dedursi inconvenienti sostanziali attinenti a concrete ipotesi di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti (Sez. 5, 2781/2015).