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Art. 302 - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’articolo 294 commi 3, 4 e 5.

Rassegna giurisprudenziale

Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 302)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 302 limitatamente alle parole “disposta nel corso delle indagini preliminari” (77/1997).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 302 nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non precede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294, comma 1-bis (Corte costituzionale, sentenza 95/2001).

Non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente, in quanto, a norma dell’art. 27, l’estinzione della misura si determina solo nel caso in cui il giudice competente non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza, ai sensi dell’art. 292, nel termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti.

Pertanto, l’interrogatorio di garanzia espletato in fase di convalida conserva piena efficacia a seguito di rinnovazione della misura per incompetenza territoriale, trattandosi di adempimento proprio del giudice che ha disposto la misura e non di quello competente per il merito, come s’evince dal fatto che l’art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli artt. 294 e 302 (Sez. 2, 56949/2017).

Eventuali profili di nullità dell’interrogatorio di garanzia debbono essere sollevati con apposita istanza di declaratoria di estinzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 302, l’eventuale rigetto deve essere quindi impugnato innanzi al TDR (Sez.5, 33015/2017).