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Art. 226 - Conferimento dell’incarico

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali.

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

Rassegna giurisprudenziale

Conferimento dell’incarico (art. 226)

Ciò che fa scattare la proroga dei termini è la pronuncia dell’ordinanza del giudice che “dispone” la perizia (art. 224) e non la formalità del conferimento dell’incarico (art. 226) (Sez. 1, 20472/2015).