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Art. 232 - Liquidazione del compenso al perito

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

Rassegna giurisprudenziale

Liquidazione del compenso al perito (art. 232)

La liquidazione del compenso al perito spetta al giudice che ha disposto la perizia, anche nel caso in cui il procedimento sia venuto a trovarsi in una fase o un grado diversi da quelli in cui è stata disposta la nomina (Sez. 1, 19823/2018).