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Art. 233 - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.

1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo 230, salvo il limite previsto dall’articolo 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 225 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia (art. 233)

La disposizione prevista dal primo periodo dell'art. 233, comma 1-bis, deve essere interpretata nel senso che anche il consulente tecnico della persona offesa è incluso tra quei consulenti tecnici delle «parti private che il giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto» (Sez. 4, 28291/2022).

In virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, 43500/2017).

In tema di revisione, agli effetti dell’art. 630 lett. c), una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. Per assegnare alla prova scientifica l’attributo della novità occorre che sia possibile effettuare lo stesso accertamento con tecniche non disponibili in fase processuale o, ancora che si renda possibile effettuare un accertamento non disposto a causa della indisponibilità degli strumenti tecnici; l’accertamento deve essere comunque decisivo per l’accertamento della responsabilità (Sez. 2, 18140/2015).

In tema di giudizio abbreviato, il difensore, a norma degli artt. 233 e 121, può depositare memorie ed allegare consulenze tecniche di parte in ogni stato e grado del procedimento, anche se vi è già stata l’ammissione del rito alternativo, ma una volta che il giudice abbia assolto all’onere di valutare dette produzioni non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte, senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si pongano in contrasto con le ragioni della decisione e ne scardinino il costrutto logico (Sez. 7, 55919/2017).