x

x

Art. 231 - Sostituzione del perito

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è trasmessa all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

Rassegna giurisprudenziale

Sostituzione del perito (art. 231)

Nell’esercizio dei suoi poteri, il giudice di merito, può in qualsiasi momento, ed anche dopo aver disposto una perizia, procedere alla sua rinnovazione mediante ad una perizia collegiale quando “le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline” ai sensi dell’art. 221 comma 2; questo avviene quando siano nominati due periti, dotati di specifiche e complementari professionalità, senza che del nuovo collegio debba far parte il perito che ha svolto il primo incarico.

Non ricorre in casi del genere l’ipotesi di sostituzione prevista dall’art. 231 (Sez. 1, 9539/2018).

Il rigetto dell’istanza di sostituzione del perito non è autonomamente impugnabile (Sez. 4, 36497/2014).