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Art. 230 - Attività dei consulenti tecnici

1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

Rassegna giurisprudenziale

Attività dei consulenti tecnici (art. 230)

I pareri dei consulenti tecnici espressi a mezzo di memoria, ai sensi dell’art. 121, possono essere utilizzati ai fini della decisione, anche in mancanza di un previo esame del consulente tecnico, solo se le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo disporre perizia, atteso che la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita nel giudizio di appello ex art 121 come memoria e non può essere utilizzata dal giudice ai fini del decidere, nel caso in cui le controparti si oppongano all’utilizzazione (Sez. 4, 41339/2016).

Rientrano tra le memorie scritte che le parti e i difensori possono presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento anche i pareri di carattere tecnico in ordine ai fatti di causa anche nell’ipotesi in cui sia stata espletata perizia ed a prescindere dalla circostanza che il consulente di parte vi abbia partecipato esercitando i diritti riconosciutigli dall’art. 230.

L’art. 121 comma 1, infatti, consente alle parti ed ai difensori di presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie scritte, senza richiedere un contenuto formale e, quindi, con l’unico obiettivo di illustrare le proprie ragioni, per cui la presentazione di un parere di carattere tecnico, perfino legale, in ordine ai fatti di causa qualora funzionale per la difesa dell’imputato deve ritenersi legittima anche quando allegato all’atto d’impugnazione allo scopo di precisarne i contenuti.

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro individuato la possibilità che la consulenza di parte, che è atto delle indagini preliminari, venga ad assumere funzione probatoria, assimilabile alla perizia, precisando che perché ciò possa avvenire è necessario che la stessa sia acquisita dal giudice con il consenso delle parti, ovvero, in caso di dissenso, si proceda all’audizione del consulente.

Perché dunque il parere tecnico venga veicolato nel processo sotto forma di memoria, con conseguente obbligo del giudice di tenerne conto nel motivare la propria decisione, è necessario che quello prodotto sia per l’appunto un parere e non – anche solo in parte – un autonomo accertamento tecnico su cose o persone, giacché in tale ultimo caso l’allegazione difensiva si tradurrebbe non già nell’ampliamento dell’orizzonte valutativo del giudice  che deve per l’appunto ritenersi sempre ammissibile  quanto piuttosto nel surrettizio tentativo di modificare la sua piattaforma cognitiva aggirando le regole del contraddittorio sulla prova, a maggior ragione nel giudizio d’appello dove l’integrazione della prova è sviluppo eccezionale assoggettata a limiti particolarmente stringenti.

Le osservazioni svolte dal consulente di parte con memoria non devono dunque avere ad oggetto una “consulenza tecnica come tale idonea a costituire prova utilizzabile ai fini della decisione e dunque non acquisibile nel giudizio di appello nelle forme dell’art. 121 salvo che le altre parti prestino il loro consenso, bensì devono esaurirsi nello svolgimento di argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già acquisiti e la cui omessa valutazione – al pari di qualsiasi argomentazione difensiva – può incidere sulla completezza e tenuta della motivazione della sentenza. Va poi ribadito che alla difesa non può essere impedito di produrre come memoria tali osservazioni a meno che, come ricordato, le stesse non presentino un autonomo ed inedito accertamento tecnico con la conseguenza che il rigetto immotivato dell’istanza di acquisizione e valutazione di una memoria o istanza difensiva determina una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) (Sez. 5, 39683/2016).