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Art. 229 - Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Rassegna giurisprudenziale

Comunicazioni relative alle operazioni peritali (art. 229)

L’omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina la nullità a regime intermedio della perizia a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 180, da eccepire a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Sez. 4, 42279/2017).

In terna di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l’avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l’inizio delle operazioni peritati, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte, circa il giorno e l’ora di prosecuzione, fuori dall’ufficio, delle operazioni peritali.

Invero, si afferma, grava sui difensori l’onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell’art. 229, rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (Sez. 4, 15229/2018).

L’accertamento tecnico disposto dal giudice dell’udienza preliminare va qualificato come perizia. È orientamento di questa Corte ritenere che l’omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determini la nullità a regime intermedio della perizia a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 180, da eccepire a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Sez. 6, 24930/2018).

Nel caso in cui, all’atto del conferimento dell’incarico peritale, non venga indicata nel verbale la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l’omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180, da eccepire, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Sez. 4, 27048/2016).

In tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all’inizio delle operazioni; non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa un’ulteriore comunicazione circa il giorno e l’ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell’ufficio, gravando sui difensori l’onere di procurarsi le necessarie informazioni (Sez. 5, 25403/2013).