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Art. 228 - Attività del perito

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Rassegna giurisprudenziale

Attività del perito (art. 228)

Le attività compiute dall’indagato nell’ambito di una consulenza tecnica o di un incidente peritale non hanno una valenza probatoria generale, ma limitata al compimento delle operazioni tecniche, le uniche che assumono dignità probatoria (con dignità diversa a seconda che l’accertamento si svolga in modo unilaterale, piuttosto che in contraddittorio peritale).

Tale limitazione del valore probatorio è tuttavia espressamente prevista dal codice solo in relazione alle “dichiarazioni” rese al tecnico (dall’art. 228) (Sez. 2, 54518/2017).

L’art. 228 comma 3 pone un divieto assoluto di utilizzare, in qualsiasi fase del procedimento, al di fuori dell’accertamento peritale le notizie fornite dall’imputato al perito (Sez. 1, 21185/2016).

Gli atti dei quali il perito può prendere cognizione non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l’acquisizione nel fascicolo e cioè anche quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell’incarico peritale, a prescindere dal fatto che tale acquisizione avvenga d’ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni (Sez. 2, 14736/2017).

La mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell’art.177 (Sez. 4, 1322/2017).

Il perito medico e tenuto ad eseguire personalmente le indagini diagnostiche necessarie, ma ciò non esclude che possa avvalersi dei documenti sanitari posti a sua disposizione dalle parti e di ausiliari tecnici specialistici, come nel caso di accertamenti radiologici che richiedono l’impiego di speciali attrezzature, purché non accetti supinamente le conclusioni da altri formulate ma le sottoponga ad analisi critica.

Quando le parti siano state informate dell’ordinanza che dispone la perizia, hanno la possibilità di controllare l’operato del perito, occorrendo con l’ausilio di consulenti tecnici, e di formulare rilievi, per cui non possono lamentare la violazione dei diritti di difesa, se il perito si avvale di ausiliari tecnici specialistici (Sez. 2, 11476/2015).