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Art. 164 - Durata del domicilio dichiarato o eletto

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni all’imputato latitante o evaso (art. 164)

Ai fini della dichiarazione di latitanza non vanno dimenticate le differenze che rendono incompatibile tale condizione con quella della irreperibilità, sicché le ricerche effettuate dalla PG ai sensi dell’art. 295, se devono comunque essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere all’esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo all’esecuzione della misura emessa nei suoi confronti, tuttavia non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità: di conseguenza, nemmeno le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169 comma 4  (SU, 18882/2014).

L’erronea dichiarazione di latitanza determina la nullità assoluta ed insanabile delle sentenze di primo e secondo grado, pronunciate all’esito dei rispettivi giudizi in cui l’imputato risulti, di conseguenza, invalidamente citato, ove questi non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (Sez. 1, 3826/2018).

Lo stato di latitanza, a cui è equiparata la condizione dell’evaso, cessa, oltre che nelle ipotesi previste dall’ art. 296, comma 4, soltanto con la cattura o con la costituzione spontanea in Italia o con l’arresto all’ estero a seguito di procedura di estradizione, nel caso in cui l’imputato possa considerarsi a disposizione dell’AG italiana.

Una simile condizione ricorre in caso di arresto effettuato secondo la procedura prevista dalla decisione quadro del Consiglio relativa al MAE e alle procedure di consegna tra Stati membri 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (decisione che al fine di creare un sistema di libera circolazione delle statuizioni giudiziarie in materia penale ha inteso introdurre un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate per dare esecuzione alle sentenze di condanna in materia penale ed eliminare la complessità e i potenziali ritardi provocati dalla precedente disciplina in materia di estradizione), dato che l’arresto pone la persona richiesta anche nella disponibilità dell’AG che ha emesso il provvedimento coercitivo, in ragione del fatto che l’AG dell’esecuzione non solo deve prendere una decisione definitiva sull’ esecuzione del mandato d’arresto europeo nei termini previsti dall’art. 17 e consegnare al più presto il ricercato, ai sensi dell’art. 23, ma è tenuta anche ad accertarsi che nel frattempo siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva e a motivare qualsiasi rifiuto di eseguire il mandato.

Questa condizione si riverbera anche sul piano del diritto interno. Il giudice della cognizione infatti, dovendo avere riguardo ai fini della individuazione delle modalità di notificazione all’imputato a fatti, comportamenti e dichiarazioni riguardanti lo stesso intervenuti all’interno del medesimo procedimento, è onerato, ove l’imputato risulti evaso, a preoccuparsi della persistenza di questa condizione, anche verificando l’ esito del MAE emesso presso il sistema di informazione a ciò deputato, ai fini dell’ assolvimento degli obblighi ricollegati all’evoluzione del procedimento e volti a garantire il diritto del prevenuto di partecipare al giudizio, riconosciuto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

Una volta chiarito che l’arresto dell’imputato avvenuto all’ estero in esecuzione del MAE ha provocato il venir meno della condizione di evaso, occorrerà poi precisare che alla fattispecie trova applicazione il disposto dell’art. 169, comma 5, a mente del quale la disciplina delle notificazione all’imputato all’ estero involge anche chi sia detenuto in altro paese; al riguardo è opportuno ricordare che la detenzione all’estero della persona richiesta in estradizione integra comunque un’ ipotesi di “dimora”, da intendersi come la permanenza della persona fisica in un certo luogo sia pure in via transitoria ma con un minimo di stabilità (Sez. 2, 54245/2017).

A termini dell’art. 165 il decreto di latitanza è notificato all’imputato latitante mediante consegna di copia al difensore. A sua volta, l’art. 309 dispone che per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’art. 165, salvo il caso in cui l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, nel qual caso il termine decorre dal momento in cui avviene l’esecuzione della misura (Sez. 1, 9540/2018).

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l’art. 309, comma 2 pone a carico dell’imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame, l’onere di provare la mancata tempestiva conoscenza del procedimento.

È discutibile con quale modalità ed entro quali limiti si possa fornire la prova positiva della mancata conoscenza della misura cautelare da parte del latitante, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso, è imprescindibile, quanto meno, allegare la mancata conoscenza della misura da parte del latitante fino momento dell’esecuzione. Nel caso di specie l’istanza di riesame presentata dal difensore di fiducia dell’indagato, non ha neppure allegato la mancata conoscenza della misura da parte dell’interessato (Sez. 2, 35627/2017).

Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla PG ai sensi dell’art. 295  pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti  non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma 4, dello stesso codice (SU, 18822/2014).