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Art. 54 - Contrasti negativi tra pubblici ministeri

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

Rassegna giurisprudenziale

Contrasti negativi tra pubblici ministeri (art. 54)

Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del PM ad altro, il dies a quo della durata delle indagini preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del PM ritenutosi successivamente competente (Sez. 1, 48293/2013).