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Art. 632 - Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere la revisione:

a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e, se il condannato è morto, l’erede o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

 

Rassegna giurisprudenziale

Soggetti legittimati alla richiesta (art. 632)

È infondata la questione di legittimità costituzionale secondo cui la esclusione degli eredi dell’imputato dal novero dei soggetti legittimati a proporre impugnazione violerebbe i principi di uguaglianza e di garanzia della difesa, di cui agli artt. 3 e 24 Cost., attesa l’asseritamente contraddittoria possibilità, che ai prossimi congiunti viene riconosciuta dall’art. 632, comma 1, lett. a) di instare per la revisione della sentenza di condanna , e quella loro attribuita dall’art. 90, comma 3 di esercitare le facoltà e i diritti riconosciuti alla persona offesa deceduta in conseguenza del reato.

È evidente, infatti, che si è in presenza di situazioni diverse, che legittimano pertanto un diverso trattamento, nell’un caso perché la revisione investe le sentenze di condanna, mentre tali non sono quelle pronunciate per morte del reo; nell’altro perché diverse sono le soggettività (imputato e persona offesa) contemplate e diverse le posizioni nel rapporto processuale (Sez. 5, 15282/2017).