Art. 633 - Forma della richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11.
2. Nei casi previsti dall’articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
Rassegna giurisprudenziale
Forma della richiesta (art. 633)
L’art. 633 comma 1 assegna la competenza a prendere cognizione della domanda di revisione alla Corte di appello, individuata secondo i criteri dettati dall’art. 11.
Si tratta di competenza funzionale ed inderogabile, non suscettibile di essere modificata discrezionalmente.
Le regole proprie che disciplinano la revisione non consentono l’innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuiscono specifica competenza funzionale proprio alla Corte d’appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo grado (Sez. 1, 2019/2018).