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Art. 694 - Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.

Rassegna giurisprudenziale

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione (art. 694)

In materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso, anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all’art. 694. non è sanzionata da nullità, quando l’AG competente per l’esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l’avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualità, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all’ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell’esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione (nella fattispecie, è stata annullata con rinvio l’ordinanza emessa in sede di opposizione all’avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva omesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’avviso stesso) (Sez. 5, 49435/2003).

La determinazione delle spese processuali, a differenza di quelle in favore della parte civile ex art. 541 o del querelante ex art. 542, che sono liquidate dal giudice di cognizione con la sentenza, è demandata alla fase esecutiva sulla base di quanto previsto dal DPR 115/2002. Le spese processuali – di regola anticipate dall’Erario ad eccezione – di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 694, comma 1 e dell’art. 76 D. Lgs. 231/2001  sono recuperate una volta passato in giudicato o divenuto irrevocabile il provvedimento che costituisce il titolo per la riscossione (Sez. 5, 32377/2015).