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Art. 583-ter - Pena accessoria (1)

1. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 7/2006.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti specifici in termini.