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Art. 369 - Autocalunnia

1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Rassegna di giurisprudenza

Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma (Sez. 6, 44737/2003)

Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell’incolpazione è idonea ad elidere l’offensività dell’azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l’amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell’azione, ai sensi dell’art. 49 (Sez. 6, 37016/2003).

Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea “ritrattazione” dell’incolpazione, trattandosi di un post factum rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla PG (Sez. 6, 37106/2003).

Il termine «confessione» adottato dall’art. 369 non vale a limitare la sussistenza del reato solo al caso dell’auto-incolpazione avvenuta davanti al giudice, ma ad esso si riferisce come ad una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato, che ricorre anche nel caso di dichiarazioni rese a qualsiasi autorità cui incomba l’obbligo di riferire all’AG (Sez. 6, 8606/1987).

L’autocalunnia, per il modo con cui si compie, è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento, che può applicarsi soltanto quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente preveduto da altra norma (Sez. 6, 8483/1987).

È ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e di falsa testimonianza, avendo essi una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di due diversi beni tutelati dalla legge (Sez. 6, 6495/1985).

Commette autocalunnia sia chi incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, sia chi incolpa sé stesso, di un reato che sia stato effettivamente commesso ma da altri. In tale seconda ipotesi l’azione postula che chi si autocalunnia sia incolpevole, cioè non abbia commesso o non sia concorso a commettere il reato (Sez. 5, 9436/1984).