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CAPO I - DEI DELITTI CONTRO L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (1).

2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

1. L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103 (1).

2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma così integrato, dall’art. 104, L. 685/1975.

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Art. 363 - Omessa denuncia aggravata

1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

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Art. 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

1. Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 365 - Omissione di referto

1. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 (1).

2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti

1. Chiunque, nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 (1).

2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

4. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 367 - Simulazione di reato

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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Art. 368 - Calunnia

1. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).

2. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 3, L. 237/2012.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944, ad essa ha sostituito la pena dell’ergastolo.

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Art. 369 - Autocalunnia

1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

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Art. 370 - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

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Art. 371 - Falso giuramento della parte

1. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

3. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

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Art. 371-bis - False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (1) (2)

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (3).

2. Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (4).

3. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (5).

 

(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 4, lett. b), L. 237/2012.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 11, primo comma, DL 306/1992, convertito con modificazioni in L. 356/1992 e così modificato dall’art. 25, L. 332/1995.

(3) Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), L. 237/2012.

(4) Comma aggiunto dall’art. 25, L. 332/1995.

(5) Comma aggiunto dall’art. 19, L. 397/2000.

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Art. 371-ter - False dichiarazioni al difensore (1)

1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 397/2000.

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Art. 372 - Falsa testimonianza (1)

1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo così modificato prima dall’art. 11, comma secondo, DL 306/1992, convertito, con modificazioni in L. 356/1992, e poi dall’art. 10, comma 5, L. 237/2012. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata L. 237/2012 era il seguente: «Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

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Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione

1. Il perito o l’interprete, che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

2. La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.

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Art. 374 - Frode processuale

1. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale , ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni (1).

2. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela , richiesta o istanza , e questa non è stata presentata (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, L. 133/2016.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 6, L. 237/2012.

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Art. 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1) (3)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione (2).

2. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (3).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 7, lett. b), L. 237/2012.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 7, lett. a), L. 237/2012.

(3) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma terzo, DL 306/1992 convertito con L. 356/1992.

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Art. 375 - Frode in processo penale e depistaggio (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

2. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

4. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

5. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

6. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

7. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

8. La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 11, comma quarto, DL 306/1992 convertito in L. 356/1992, poi modificato dall’art. 22, L. 397/2000 e, infine, così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 133/2016.

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Art. 376 - Ritrattazione

1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1).

2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

(1) Comma prima sostituito dall’art. 11, DL 306/1992 convertito in L. 356/1992, e poi così modificato dall’art. 22, L. 397/2000, dal comma 6 dell’art. 1, L. 94/2009 e dall’art. 3, comma 1, L. 133/2016.

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Art. 377 - Intralcio alla giustizia (1)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2).

2. La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

3. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (3).

4. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all’articolo 339 (4).

5. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 14, L. 146/2006.

(2) Comma prima sostituito dall’art. 11, DL 306/1992 convertito in L. 356/1992, e poi così modificato dall’art. 22, L. 397/2000 e dall’art. 10, comma 8, L. 237/2012.

(3) Comma aggiunto dall’art. 14, L. 146/2006.

(4) Comma aggiunto dall’art. 14, L. 146/2006.

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Art. 377-bis (1) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 63/2001.

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Art. 378 - Favoreggiamento personale

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2).

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (3).

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 9, L. 237/2010.

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 646/1982.

(3) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

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Art. 379 - Favoreggiamento reale

1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione (1) (2).

2. Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 25, L. 55/1990.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

(3) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 646/1982.

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Art. 379-bis - Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 21, L. 397/2000.

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Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedele

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1)(2).

2. La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (3), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 10, L. 237/2012.

(3) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 381 - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

2. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516 (1), se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 382 - Millantato credito del patrocinatore

1. Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 383 - Interdizione dai pubblici uffici

1. La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l’interdizione dai pubblici uffici.

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Art. 383-bis - Circostanze aggravanti per il caso di condanna

1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo (1).

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, L. 133/2016.

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Art. 384 - Casi di non punibilità

1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (1).

2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (2)(3).

(1) Comma così modificato dall’art. 22, L. 397/2000.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 75/2009, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 371, codice di procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma settimo, DL 306/1992 convertito in L. 356/1992. Successivamente il secondo comma è stato modificato dall’art. 22, L. 397/2000 e dall’art. 21, L. 63/2001.

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Art. 384-bis - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall’estero (1)

1. I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 17, L. 367/2001.

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Art. 384-ter - Circostanze speciali (1)

1. Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.

2. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, L. 133/2016.

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