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Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

1. L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103 (1).

2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma così integrato, dall’art. 104, L. 685/1975.

Rassegna di giurisprudenza

È ravvisabile il reato di omessa denuncia di reato allorché il soggetto disponga di tutti gli elementi utili per la formazione del rapporto (Sez. 6, 27/5/2009).

L’obbligo di denuncia non postula che la notizia di reato si riveli fondata, ma solo che sussistano gli elementi essenziali di un reato, non essendo inoltre indispensabile la specifica individuazione dell’autore, fermo restando che semmai proprio la tempestività della denuncia può assicurare anche la pronta identificazione del colpevole e l’eventuale acquisizione degli elementi di riscontro (Sez. 6, 8937/2015).

Alla nozione del dolo di omissione è estraneo il movente che induca il soggetto tenuto ad osservare l’obbligo ad astenersene, non rilevando, quindi, che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza competa ad altro pubblico ufficiale o supponga che l’informativa sia già stata da questi fornita poiché l’errore non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne se mai la sua legittimità, ed in questi termini lo stesso è penalmente inescusabile (Sez. 6, 9701/1997).

Il delitto di omessa denuncia (come quello di omissione di referto) è un reato di pericolo, con la conseguenza per cui non compete a chi è tenuto all’obbligo di denunciare i fatti una valutazione circa la loro effettiva fondatezza e la reale ed integrale integrazione di tutti gli elementi costitutivi sia essenziali che circostanziali (Sez. 2, 8567/2018).