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Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (1).

2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

È ravvisabile il reato di omessa denuncia di reato allorché il soggetto disponga di tutti gli elementi utili per la formazione del rapporto (Sez. 6, 27/5/2009).

L’obbligo di denuncia non postula che la notizia di reato si riveli fondata, ma solo che sussistano gli elementi essenziali di un reato, non essendo inoltre indispensabile la specifica individuazione dell’autore, fermo restando che semmai proprio la tempestività della denuncia può assicurare anche la pronta identificazione del colpevole e l’eventuale acquisizione degli elementi di riscontro (Sez. 6, 8937/2015).

Alla nozione del dolo di omissione è estraneo il movente che induca il soggetto tenuto ad osservare l’obbligo ad astenersene, non rilevando, quindi, che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza competa ad altro pubblico ufficiale o supponga che l’informativa sia già stata da questi fornita poiché l’errore non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne se mai la sua legittimità, ed in questi termini lo stesso è penalmente inescusabile (Sez. 6, 9701/1997).

Il delitto di omessa denuncia (come quello di omissione di referto) è un reato di pericolo, con la conseguenza per cui non compete a chi è tenuto all’obbligo di denunciare i fatti una valutazione circa la loro effettiva fondatezza e la reale ed integrale integrazione di tutti gli elementi costitutivi sia essenziali che circostanziali (Sez. 2, 8567/2018).