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Art. 371 - Falso giuramento della parte

1. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

3. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l’interesse concernente il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtà obiettiva. L’inalterabilità della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della verità (Sez. 6, 3394/1990).

L’esimente di cui all’art. 384, comma primo, opera esclusivamente con riferimento ai delitti contro la amministrazione della giustizia espressamente richiamati in tale norma e tale elencazione, avendo carattere tassativo (Sez. 6, 2357/1982), non si applica oltre i casi espressamente previsti e, segnatamente, non è suscettibile di integrazioni in via analogica con riferimento al delitto di falso giuramento di cui all’art. 371 (Sez. 6, 2117/1990).

Non v’è alcuna ragione di dubitare della legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 371, anche in rapporto alla facoltà prevista dall’art. 2960 CC. La Consulta ha già affermato nella sentenza 57/1962 che «la norma contenuta nell’art. 2960 Cod. civ., con la quale il legislatore ha riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore, è stata evidentemente imposta da situazioni particolari, cioè da motivi il cui sindacato è sottratto al giudizio della Corte costituzionale anche perché la loro ragionevolezza è in un certo senso provata dalla stessa vitalità dell’istituto, ormai secolare. Anche perciò non risulta violato l’art. 3 della Costituzione».

Con la sentenza 334/1996 ha affermato che «la Costituzione,..., fa divieto di utilizzare formule di giuramento che possano ledere la libertà di coscienza del giurante, ma tanto poco esclude il giuramento come tale che lo prevede essa stessa, sia pure in relazione a situazioni diverse da quelle ora in esame (si vedano gli articoli 54, 91 e 93, nonché l’art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87)», osservando che «il giuramento ha dimostrato la sua capacità di sopravvivere alla secolarizzazione della vita pubblica, adattandosi a contesti culturali sia pluralistici che a- o anti-religiosi, come non solo la storia comparata degli ordinamenti, ma anche i precedenti legislativi italiani ampiamente documentano» (Sez. 6, 1066/2016).

Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento (Sez. 6, 4474/1988).

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 371, mentre non assume alcuna rilevanza l’ammissibilità o la decisorietà del giuramento secondo la legge civile e sono ininfluenti le conseguenze dallo stesso derivate nel procedimento in cui è stato reso, occorre soltanto accertare se la dichiarazione giurata sia falsa o meno (Sez. 6, 8456/1985).

In materia di falsa testimonianza, il giuramento decisorio può ritenersi irrilevante solo in quanto verta su fatti e circostanze del tutto estranei all’oggetto dell’accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo all’accertamento dei fatti (Sez. 6, 29258/2010).

Il delitto di cui all’art. 371 è un reato di pericolo presunto (Sez. 3, 445/1980), ai fini dell’integrazione del quale è dunque irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell’ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte (Sez. 6, 314/2008).

L’idoneità a condizionare il giudizio nel quale sia reso il giuramento decisorio deve, pertanto, essere apprezzata secondo un giudizio  – ex ante e non ex post verificando se l’atto abbia o meno ad oggetto circostanze inerenti il thema probandum e se sia suscettibile o meno, secondo una valutazione prognostica, di condizionare l’esito finale del giudizio, dunque, a prescindere dal fatto che il giudicante di merito ne abbia poi tenuto conto nel decidere (Sez. 6, 25262/2015).