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Art. 365 - Omissione di referto

1. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 (1).

2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Nel reato di omissione di referto, l’obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l’apprezzabile probabilità dell’avvenuta commissione di un reato, posto che, nell’illecito previsto dall’art. 365, la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell’obbligo di esercitare l’azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall’obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell’insussistenza del reato (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna di due medici i quali, in relazione al decesso di un minore, pur avendo riconosciuto l’errore diagnostico di un collega, avevano omesso il referto, ritenendo, sulla base di valutazioni probabilistiche ed approssimative, che l’evento letale fosse comunque inevitabile) (Sez. 6, 51780/2013).

L’esonero del sanitario dall’obbligo di referto di cui al secondo comma dell’art. 365 è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell’indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale (Sez. 6, 18052/2001).