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Art. 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

1. Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’omessa denuncia di un reato di cui il cittadino è rimasto vittima non integra, di per sé, il reato di favoreggiamento personale: anche recentemente, è stato ribadito che non integra alcun illecito penale la condotta della persona offesa che abbia inizialmente taciuto alla PG la vicenda estorsiva di cui era vittima, con la conseguenza che le dichiarazioni successivamente rese sono pienamente utilizzabili, senza che ricorrano i presupposti per l’applicazione delle formalità previste dagli articoli 63 e 64 e a prescindere dall’eventuale esistenza della scriminante dello stato di necessità (Sez. 2, 48261/2016): ciò si ricava dall’art. 364, che limita l’obbligo di denuncia a carico del cittadino ad alcuni reati gravissimi, e dallo stesso art. 378, che presuppone  sia oggettivamente che sotto il profilo del dolo – l’esistenza di “investigazioni dell’autorità” (Sez. 1, 10589/2019).