x

x

Art. 379 - Favoreggiamento reale

1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione (1) (2).

2. Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 25, L. 55/1990.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

(3) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 646/1982.

Rassegna di giurisprudenza

Perché sia configurabile il reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall’esito di essa e cioè dall’effettivo conseguimento di tale finalità (Sez. 6, 52201/2018).

Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di cui all’art. 648-bis, allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello di favoreggiamento reale (Sez. 2, 16819/2908).

La distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento reale va ravvisata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale: - nel favoreggiamento opera nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, al solo fine di prestargli aiuto per contribuire ad assicurargliene il prodotto od il profitto, senza trarre per sé o per terzi alcuna utilità; - nella ricettazione opera successivamente alla commissione del reato presupposto con dolo specifico, caratterizzato dal fine di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice.

Resta, inoltre, salvo il caso che l’agente abbia prestato, od anche soltanto offerto, l’aiuto de quo, per una finalità di profitto propria del medesimo agente e comune all’autore del reato o di terzi, ma prima o durante la commissione del reato “principale”: in tal caso l’agente risponderà di concorso in quest’ultimo reato” (Sez. 2, 30744/2014).

Il favoreggiamento reale presuppone il perfezionamento del reato presupposto (Sez. 3, 1972/2017).

Nel delitto di favoreggiamento reale persona offesa dal reato non può essere un soggetto privato, in quanto la fattispecie in questione tutela in via esclusiva l’interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Pertanto il danneggiato non ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 408 CPP, né è legittimato a presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione (Sez. 6, 20679/2003).

Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento reale è irrilevante la mancanza di una condizione di procedibilità per il reato presupposto (SU, 8/2002).

Quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto, sottrae al controllo dell’autorità la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l’ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell’agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l’ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell’autorità (Sez. 6, 10743/2000).