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Art. 367 - Simulazione di reato

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la querela sporta dall'imputato effettivamente comportato accertamenti investigativi necessari all'identificazione tanto dei responsabili della falsa polizza, quanto per l'individuazione degli autori della truffa simulata) (Sez. 6, 14405/2020).

La fattispecie normativa incriminatrice decritta nell’art. 367 ha natura di reato di pericolo, per cui basta l’idoneità della simulazione a determinare la possibilità che inizi un procedimento penale, non si richiede che l’inizio di un procedimento consegua dalla condotta, ma che questa sia idonea a produrre un’attività degli inquirenti per accertare il fatto denunciato. Ne deriva che il reato può escludersi solo quando la denuncia è apparsa palesemente inverosimile a coloro che l’hanno ricevuta, inducendoli a indagare solo per stabilirne la veridicità e non per accertare i fatti denunciati (Sez. 2, 11070/2019).

Il termine “denunzia” usato all’art. 367 va inteso in senso non tecnico, comprendendo ogni informazione data dall’agente, avente per oggetto “un fatto immaginario che contiene gli elementi di reato (Sez. 6, 42639/2018).

Il delitto di calunnia sussiste anche quando l’incolpazione venga formulata a carico di una persona non specificamente indicata, purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all’inizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (Sez. 6, 34933/2018).

La natura di reato di pericolo propria dell’ipotesi di cui all’art. 367 comporta che la denunzia per non essere falsa e quindi simulata deve concernere un fatto effettivamente verificatosi in tutti i suoi componenti naturalistici e per rimanere alla peculiarità della fattispecie, che la denuncia di un furto in località diversa da quella in cui la sottrazione del bene è avvenuta ha determinato l’inutile avvio di indagini da parte dell’autorità di polizia territorialmente competente in relazione al luogo della materiale sottrazione al possessore.

La giurisprudenza di legittimità si è già più volte occupata del tema dell’alterazione delle circostanze del fatto ai fini della configurabilità della simulazione di reato, affermando il principio che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 367, rilevano solo quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione e che l raffronto fra realtà ed apparenza non va condotto con esclusivo riguardo all’astratta definizione giuridica del fatto denunziato, dovendosi, invece, valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo di reato, ne modifichino gli aspetti sostanziali, così da incidere sulla sua identificazione.

Trattasi certamente di affermazioni di carattere generale che vanno rapportate alla specificità del fatto e così una cosa è calare il principio in una fattispecie di omicidio ed altra evidentemente a fronte della consumazione di un furto, in cui a ben vedere ancor più che nel primo caso rileva non solo l’oggetto materiale del reato ma anche il luogo di relativa consumazione ai fini della possibile identificazione dell’autore.

Se poi si considera che ai fini della configurabilità della simulazione di reato, il giudice è sempre tenuto a verificare se la notitia criminis sia in concreto idonea a provocare l’inizio di un procedimento penale, ne deriva che ogni qualvolta l’autorità di polizia sia stata attivata, in relazione alla sua sfera territoriale di competenza, anche al solo fine di verificare la concretezza della notizia di reato e di stabilire se avviare o meno le necessarie indagini, ecco allora la piena configurabilità del reato ove siasi denunziato un fatto diverso in uno dei suoi aspetti sostanziali che, per quanto anzidetto, incide sulla sua complessiva identificazione quale distinto evento criminoso (Sez. 6, 32332/2018).

La notitia criminis, per essere rilevante ai fini dell’art. 367, deve avere la capacita propulsiva di mettere in moto atti diretti all’accertamento del reato denunciato. E ciò non si verifica, per esempio, se la denuncia, per il modo della sua proposizione e per l’atteggiamento tenuto dal denunciante susciti l’immediata incredulità e sospetto degli organi che la ricevano. Oppure quando il denunciante desista subito e manifesti la sua resipiscenza (Sez. 4, 10837/2019).

Il delitto di simulazione di reato non è configurabile quando il reato oggetto della denuncia simulata non sia perseguibile d’ufficio e la querela non sia stata presentata o comunque sia presentata da soggetto non legittimato (Sez. 6, 2171/2019).

Sebbene il delitto di simulazione di reato non sia configurabile quando il reato oggetto della denuncia simulata non sia perseguibile d’ufficio e la querela non sia stata presentata o sia stata presentata da soggetto non legittimato, detto reato risulta procedibile quando oggetto di simulazione sia il reato di furto di un’auto oggetto di locazione finanziaria e la denuncia-querela sia stata presentata dall’utilizzatore del mezzo (Sez. 6, 2171/2019).

Ai fini dell’integrazione del dolo del reato cui all’art. 367, in quanto generico (essendo a tali fini sufficiente la coscienza e volontà di affermare falsamente l’avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto, risultano del tutto ininfluenti i motivi dell’agire dell’imputato (Sez. 6, 2171/2019).

Per l’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l’avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto (Sez. 6, 1319/2019).

In tema di simulazione di reato, l’errore sulla natura, costituente reato, del fatto oggetto di denuncia non è scriminato dal momento che esso costituisce proprio l’elemento strutturale della fattispecie incriminatrice e non ricade su «legge diversa dalla legge penale» che, se ignorata, determina la non punibilità (Sez. 7, 43512/2018).

La falsa denuncia che integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 367 può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni (Sez. 6, 1319/2019).

La ritrattazione successiva all’avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato - reato istantaneo e di pericolo - solo se sia spontanea e elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto (Sez. 4, 32221/2018).

Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un “continuum” rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 (Sez. 6, 45067/2014).

La denuncia di reato, integrativa del delitto di cui all’art. 367, costituisce corpo di reato e come tale è pienamente utilizzabile (Sez. 6, 3050/2018).

Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento.

In tema di simulazione di reato (art. 367), la denuncia all’Autorità nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione; mentre del tutto inconferente, al riguardo, è il richiamo al disposto di cui all’art. 63 CPP. che sanziona con l’inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge (Sez. 5, 45291/2005).

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato (Sez. 6, 40021/2016).

Il delitto di simulazione di reato è integrato, sul piano dell’elemento materiale, anche quando venga falsamente descritta la quantità e la qualità delle cose costituenti l’oggetto di un illecito effettivamente avvenuto (Sez. 6, 39241/2004).