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Art. 466-bis - Confisca (1)

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLGS 202/2016.

Rassegna di giurisprudenza

Si rinvia alla giurisprudenza riportata sub artt. 240, 240-bis e 322-ter.