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Art. 466 - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati (1)

[1. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.]

(1) Articolo depenalizzato dall’art. 42, DLGS 507/1999.

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