Art. 465 - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (1)
[1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
2. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.]
(1) Articolo depenalizzato dall’art. 41, DLGS 507/1999.
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