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Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (1).

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Per messa in circolazione, ai sensi dell’art. 459, deve intendersi ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, anche a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato purché non in riferimento all’uso normale di esso, configurandosi, in questa seconda ipotesi, il reato di cui all’art. 464 (Sez. 5, 691/1983).

In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l’uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 (Sez. 5, 18068/2002).

Il delitto contemplato dal primo comma dell’art. 459, si consuma appena sia stata compiuta l’attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo, ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di detenzione o di messa in circolazione dei valori bollati contraffatti, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l’uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati, il quale uso, da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della

L’uso di valori di bollo contraffatti o alterati, punito dall’art. 464 come reato autonomo se commesso da chi non sia concorso nella contraffazione o nell’alterazione, è quello conforme alla naturale destinazione dei valori; non vi rientra, pertanto, il trasferimento ad altri di valori di bollo falsificati, che dà luogo al più grave delitto di messa in circolazione, previsto dall’art. 459 (Sez. 5, 3295/1984).

Il reato di cui all’art. 464 primo comma, è punito a titolo di dolo il quale consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all’atto della ricezione (Sez. 5, 691/1983).