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Art. 463 - Casi di non punibilità

1. Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Rassegna di giurisprudenza

Per la configurazione dell’esimente di cui all’art. 463, che costituisce un’ipotesi anomala di pentimento operoso introdotta dal legislatore in vista del particolare interesse di paralizzare l’azione criminosa dei falsari, l’autore del falso deve impedire l’evento prima che l’autorità ne abbia notizia. La ragione dell’esimente speciale prevista dall’art. 463 sta nell’avere il colpevole eliminato, attraverso un atto di resipiscenza, lo stato di pericolo da lui stesso e dagli eventuali altri correi provocato, evitandone le conseguenze (Sez. 5, 2826/1984).

Perché l’imputato possa beneficiare della non punibilità prevista dall’art. 463 occorre che il suo ravvedimento intervenga prima che l’autorità abbia notizia del fatto criminoso e prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta (Sez. 5, 988/1968).