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Art. 462 - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

1. Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non integra il delitto previsto dall’art. 462 la contraffazione di biglietti per il trasporto aereo che sia meramente finalizzata alla falsa attestazione di un pregresso espletamento di missioni e non alla loro messa in circolazione quali titoli di viaggio, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione si identifica nell’esigenza che l’attività delle imprese di pubblico trasporto sia posta al riparo da un diffuso utilizzo di titoli di viaggio falsificati (Sez. 6, 32816/2007).

Le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto direttamente riferentisi all’aspetto documentativo e, quindi, amministrativo, della gestione di un pubblico servizio. Pertanto la loro falsificazione va ricondotta allo schema giuridico di cui all’art. 476 e non in quello di cui all’art. 462 (Sez. 5, 12487/1981).