CAPO I - DELLA IMPUTABILITÀ

Art. 85 - Capacità d’intendere e di volere

1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

2. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

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Art. 86 - Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato

1. Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

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Art. 87 - Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere

1. La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

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Art. 88 - Vizio totale di mente

1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere.

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Art. 89 - Vizio parziale di mente

1. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

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Art. 90 - Stati emotivi o passionali

1. Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

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Art. 91- Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

2. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita.

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Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

1. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità.

2. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

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Art. 93 - Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

1. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

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Art. 94 - Ubriachezza abituale

1. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

2. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

3. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.

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Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

1. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

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Art. 96 - Sordomutismo (1)

1. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.

2. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

(1) L’art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».

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Art. 97 - Minore degli anni quattordici

1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

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Art. 98 - Minore degli anni diciotto

1. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

2. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale o dell’autorità maritale (1)(2).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera d), DLGS 154/2013.

(2) L’istituto della potestà maritale, previsto dall’art. 144 CC, è stato soppresso a seguito della sua sostituzione disposta dall’art. 26 della L. 151/1975.

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