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Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

1. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Rassegna di giurisprudenza

Si ha la cronica intossicazione di cui all’art. 95 allorché sia presente una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e consistenti disagi che permangano indipendentemente dal rinnovarsi dell’assunzione di sostanze stupefacenti (Sez. 1, 47844/2017).

Affinché possa ricorrere l’ipotesi di cui all’art. 95, è necessario che la situazione di tossicodipendenza abbia importato delle alterazioni patologiche permanenti, ovvero una patologia a livello celebrale implicante delle psicopatie permanenti ed indipendenti dalla assunzione di sostanze stupefacenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia (Sez. 3, 38391/2018).

La cronica intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall’irreversibilità, vale a dire da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell’assunzione di sostanze stupefacenti (condizioni che, in ogni caso, devono essere valutate con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso) (Sez. 2, 49489/2014).

L’intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti può influire sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 anomalie non conseguenti ad uno stato patologico (Sez. 6, 47078/2013).