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Art. 96 - Sordomutismo (1)

1. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.

2. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

(1) L’art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo».

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 96 non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che nel sordomuto tanto la capacità quanto l’incapacità formi oggetto di specifico accertamento, da compiersi, cioè, caso per caso. Il che sta a significare che il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica. È sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto (Sez. 6, 8817/1997).