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Art. 97 - Minore degli anni quattordici

1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Rassegna di giurisprudenza

La previsione di cui all’art. 26 DPR 448/1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l’imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l’art. 97 stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne.

Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l’eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui all’art. 26 citato, attesa l’ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire (Sez. 5, 49863/2009).

La non imputabilità del minore non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettiva (Sez. 6, 15523/1990).