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Art. 94 - Ubriachezza abituale

1. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

2. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

3. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.

Rassegna di giurisprudenza

L’ubriachezza abituale è specificamente considerata dall’art. 94 come circostanza aggravante, mentre quella cronica, che incide sulla stessa capacità dell’agente, è subordinata alla sussistenza delle altre condizioni necessarie per il riconoscimento della continuazione (Sez. 1, 33518/2010).