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Art. 93 - Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

1. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

Rassegna di giurisprudenza

Solo qualora lo stato di tossicodipendenza abbia prodotto una "condizione patologica riconducibile ad una malattia cronica", esso è suscettibile di comportare uno stato di incapacità di intendere e di volere (Sez. 6, 22532/2018).

La colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza, oppure di alterazione da stupefacenti, deve essere valutata secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiché gli artt. 92 e 93, nel disciplinare l’imputabilità del reo, non dispongono alcunché in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole generali dettate dagli artt. 42 e 43 (Sez. 6, 38513/2008).

La regola secondo cui l’imputabilità non è esclusa né diminuita dall’ubriachezza o dall’assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l’indagine sull’atteggiamento psicologico tenuto dall’agente al momento della commissione del fatto imputato (Sez. 1, 42387/2007).

Per quel che concerne il vizio di mente, esso non può essere integrato né da una sindrome depressiva, per quanto asseritamente grave essa possa rivelarsi, né da un preteso stato di tossicodipendenza che, al di fuori della diversa ipotesi della cronica intossicazione, ex art. 93 non esclude né diminuisce l’imputabilità (Sez. 2, 49489/2014).