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Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

1. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità.

2. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Rassegna di giurisprudenza

La colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza, oppure di alterazione da stupefacenti, deve essere valutata secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiché gli artt. 92 e 93, nel disciplinare l’imputabilità del reo, non dispongono alcunché in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole generali dettate dagli artt. 42 e 43 (Sez. 6, 38513/2008).

La regola secondo cui l’imputabilità non è esclusa né diminuita dall’ubriachezza o dall’assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l’indagine sull’atteggiamento psicologico tenuto dall’agente al momento della commissione del fatto imputato (Sez. 1, 42387/2007).